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O. 18/04/2003 n. 3280
Art. 11.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza č autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di Legge: Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36; Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42,117 e 119; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49; Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38; Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19; Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 16 e 17; Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; Decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2; Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3; Legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1; Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36; Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151; Decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996; Legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21; Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8; Legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18; Legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4; Legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20; Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17; Decreto- Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-bis; Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20; leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga; 2. Alla data di entrata vigore del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto Decreto legislativo.
Art. 12.
1. Per il perseguimento delle finalitā di cui alla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse stanziate dal Decreto-Legge 7 febbraio 2003, n. 15, nei limiti del riparto di cui all'ordinanza n. 3277/2003, citata in premessa.
2. Il presidente della regione Puglia - commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza č autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. Per le medesime finalitā ed al medesimo titolo il Dipartimento della protezione civile č autorizzato a contribuire con risorse a carico del Fondo della protezione civile.
Art. 13.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2003 Il Presidente: Berlusconi
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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